TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
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Detrazioni IRPEF e incentivi statali per la riqualificazione energetica

 

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni fiscali su:

 

 

Il Disegno di legge di stabilità, nel testo approvato dalla Camera, proroga anche per il 2015 le aliquote “potenziate” delle detrazioni fiscali e contiene modifiche in materia di detrazione per recupero edilizio e riqualificazione energetica.

Gli emendamenti al Ddl di stabilità approvati dalla Commissione Bilancio prevedono l’estensione della detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

 

A partire dal 1° gennaio 2016, l'ecobonus scenderà dal 65% al 36%.   

 

Ecobonus e comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all'ENEA
Il decreto elimina l’obbligo, a carico di chi realizza interventi che usufruiscono della detrazione fiscale del 65%, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i lavori che proseguono da un anno all’altro.

In base al DL 185/2008 la comunicazione doveva essere inviata entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui erano state sostenute le spese (quindi ordinariamente entro il 31/03 di ciascun anno); in caso contrario veniva applicata una sanzione da 256 a 2.065 Euro.

 

L’Agenzia delle Entrate ha emanato lo scorso 21 maggio la circolare 11/E/2014, nella quale fornisce importanti chiarimenti in materia di IRPEF dedicando ampio spazio alle questioni legate alla detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizia, acquisto di mobili ed elettrodomestici e detrazione del 65% per interventi di risparmio energetico, come anche quando applicare l'IVA agevolata al 10%.

 

Da aprile 2015 è invece possibile comunicare tramite il sito di ENEA, Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica, la documentazione per richiedere le detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, quali singole abitazioni e parti comuni dei condomini,  ultimati entro il 31 dicembre 2015.

  

 

 

Spese per lavori di recupero del patrimonio edilizio (detrazione 50%) e riqualificazione energetica (detrazione 65%) in caso di pagamento effettuato da società finanziaria che finanzia la spesa del contribuente

Le norme che regolamentano le due detrazioni indicano tra gli adempimenti obbligatori, quello di effettuare il pagamento delle spese detraibili mediante lo specifico modello di bonifico dal quale risulti: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; le norme altresì dispongono che la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse.

L’Agenzia conferma che, nei casi in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo possa fruire della detrazione a condizione che la società finanziaria paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4% e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.

Rimane ferma la necessaria sussistenza degli altri presupposti per la fruizione delle detrazioni richiesti dalle disposizioni in esame.

 

 

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