TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
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Quando applicare l'IVA al 10% negli interventi di manutenzione

 

L’art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/99 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”.
Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo, e applicata a seguito di successive proroghe fino all’anno 2010, è stata resa permanente dalla L. n. 191/09: si tratta pertanto di una norma a regime.

L’Amministrazione finanziaria ha illustrato ampiamente la norma con la circolare 71/E del 7/04/2000.


L’agevolazione riguarda esclusivamente gli interventi eseguiti su immobili a destinazione abitativa privata:

  •  unità immobiliari classificate nelle categorie catastali da A1 ad A11 (ad eccezione di quelle A10 in quanto si tratta di “uffici”) a prescindere dal loro effettivo utilizzo;                     
  • parti comuni dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa (cioè più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato);                                                     
  • edifici di edilizia residenziale pubblica;                                                                                 
  • edifici che costituiscano stabile residenza di collettività (ad esempio, gli orfanotrofi, gli ospizi, i brefotrofi, i conventi, ...) assimilati alle case di abitazione non di lusso;                 
  • pertinenze di immobili abitativi.

 

Le prestazioni di servizi alle quali si applica l’IVA agevolata sono:

 

  • manutenzione ordinaria: in linea generale si tratta di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture (cioè interventi sull’estetica) degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; vi rientrano quindi le manutenzioni periodiche, le riparazioni, i contratti di abbonamento per revisione o manutenzione;                                                                      
  • manutenzione straordinaria: si tratta delle opere e delle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici; si tratta di interventi che non riguardano l’aspetto estetico ma che comportano ad esempio un’innovazione tecnologica degli impianti.

 

L’agevolazione dell’Iva ridotta al 10% riguarda dunque le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria complessivamente intese, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di beni qualificati come “significativi” ai quali si applica un trattamento differenziato.


I beni “significativi” individuati con il D.M. 29.12.1999: si tratta di un elenco tassativo di beni per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta soltanto fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione e dei materiali accessori e di consumo diversi dai beni significativi.
Sono beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.
Non sono beni significativi quindi ad esempio le tubazioni, i termosifoni, la canna fumaria, il cronotermostato, le valvole termostatiche, gli impianti di trattamento e depurazione dell’acqua, ma nemmeno i singoli componenti di un bene significativo: ad esempio la scheda o il circolatore di una caldaia.


Non si applica l’IVA 10% alla vendita di materiali o beni e alle prestazioni rese in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori; ricordo che queste ultime, nel settore “edile”, sono soggette al regime dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”).

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