L’art. 7, comma 1, lett. b) della L. n. 488/99 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% alle “prestazioni aventi per oggetto
interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente
destinazione abitativa privata”.
Tale disposizione, originariamente a carattere temporaneo, e applicata a seguito di successive proroghe fino all’anno 2010, è stata resa permanente dalla L. n. 191/09: si tratta pertanto di una norma
a regime.
L’Amministrazione finanziaria ha illustrato ampiamente la norma con la circolare 71/E del 7/04/2000.
L’agevolazione riguarda esclusivamente gli interventi eseguiti su immobili a destinazione abitativa privata:
Le prestazioni di servizi alle quali si applica l’IVA agevolata sono:
L’agevolazione dell’Iva ridotta al 10% riguarda dunque le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria complessivamente intese, per cui si estende anche alle forniture delle materie prime e semilavorate e degli altri beni necessari per i lavori, a condizione che tali beni siano forniti dallo stesso soggetto che effettua la prestazione (fornitura con posa in opera) e che non si tratti di beni qualificati come “significativi” ai quali si applica un trattamento differenziato.
I beni “significativi” individuati con il D.M. 29.12.1999: si tratta di un elenco tassativo di beni per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta soltanto
fino a concorrenza dell’ammontare della prestazione e dei materiali accessori e di consumo diversi dai beni significativi.
Sono beni significativi: ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie; video citofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno;
impianti di sicurezza.
Non sono beni significativi quindi ad esempio le tubazioni, i termosifoni, la canna fumaria, il cronotermostato, le valvole termostatiche, gli impianti di trattamento e depurazione dell’acqua, ma
nemmeno i singoli componenti di un bene significativo: ad esempio la scheda o il circolatore di una caldaia.
Non si applica l’IVA 10% alla vendita di materiali o beni e alle prestazioni rese in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori; ricordo che queste ultime,
nel settore “edile”, sono soggette al regime dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”).