TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO

I vantaggi per gli impianti fotovoltaici

Dal 24 novembre 2015 entra in pieno regime la semplificazione burocratica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2015, il decreto legislativo 3 marzo 2011 n.28 del Ministero dello Sviluppo Economico introduce semplificazioni sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici la cui potenza è inferiore ai 20 kW.

 

Introducendo il nuovo Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici i vantaggi sulla loro realizzazione riguardano sia aspetti organizzativi e di tempistica che vantaggi economici.

 

In particolare i vantaggi saranno:

 

– il Gestore di Rete  sarà l’unico referente per tutto l’iter burocratico (dalla pratica autorizzativa presso il Comune, alla registrazione dell’impianto sul portale Gaudì di Terna, alla pratica per lo Scambio Sul Posto al GSE) grazie ad un modello unico già predisposto al decreto che accorperà in se tutte le informazioni utili;

 

non sarà più necessaria la pratica paesaggistica (se non in edifici tutelati o in centri storici);

 

gli oneri a carico dei cittadini per la connessione e le pratiche si ridurranno notevolmente (eliminando difatti  i costi per il preventivo del Gestore di Rete tra marche da bollo o altro);

 

–  riduzione dei tempi per la realizzazione dell’impianto.

 

 

I casi in cui i vantaggi saranno evidenti:

 

– Il cliente dovrà già essere dotato di un punto di prelievo attivo in bassa tensione;

 

– La potenza dell’impianto fotovoltaico non dovrà essere superiore a quella già disponibile in prelievo;

 

– La potenza nominale non dovrà essere superiore a 20 kW;

 

– Dovrà essere contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;

 

– Dovranno essere realizzati sul tetto degli edifici con le modalità di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, in pratica aderenti o integrati alla copertura;

 

– Non dovranno essere presenti altri impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

 

Grazie ai vantaggi derivanti dal decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, risulterà molto più semplice e veloce poter realizzare il proprio impianto fotovoltaico, usufruendo altresì dei vantaggi sulle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica.

Il settore relativo alla produzione dell’energia da fonti rinnovabili era già stato di recente oggetto di restyling.

Rivediamo insieme l'iter.

In particolare il Legislatore è intervenuto in senso restrittivo prevedendo, con il D.L. n. 91/2014, cosiddetto “Decreto crescita”, convertito con Legge n. 116/2014, una rimodulazione integrale, con decorrenza 1° gennaio 2015, delle tariffe incentivanti garantite ai produttori di energia da fonte fotovoltaica e annunciando, con l’articolo 25-bis, una revisione anche per quanto riguarda la disciplina dello scambio sul posto, una delle modalità a disposizione del titolare di un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica per poter cedere l’energia prodotta in esubero.

Partendo da quest’ultimo, l’articolo 25-bis della L 116/2014 prevede che per gli impianti a fonti rinnovabili che entreranno in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, la soglia di applicazione per lo scambio sul posto è elevata a 500 kW di fatto escludendo tale sistema per tutti gli impianti “domestici”. 

 

Ma le novità più rilevanti sono contenute nel successivo articolo 26 ove, con decorrenza 1° gennaio 2015, è realizzata una rimodulazione degli incentivi originariamente concessi agli investitori. Gli operatori con impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, dovranno scegliere, nel termine del 30 novembre 2014, tra una delle seguenti opzioni:

 

  • allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, ricalcolata secondo percentuali di riduzione indicate nell’allegato 2 al Decreto Competitività;
  • mantenimento dell’erogazione su base ventennale , con rimodulazione secondo modalità fissate dal Ministero dello Sviluppo Economico;

 

  • mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:

      a. 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;

      b. 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e

      c.8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

 

Per espressa previsione normativa, se l’operatore non esplicita la propria opzione, si applica quest’ultima.

 

In ogni caso il Decreto Sblocca Italia ha escluso dalla rimodulazione dei bonus gli impianti i cui soggetti responsabili sono enti locali o scuole.

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