TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
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Come presentare domanda per la Detrazione Irpef-Ires del 55% - 65%

Scade il 30 settembre 2014 il termine per l’invio telematico di una nuova comunicazione all’ENEA,

che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili IRPEF/IRES (detrazione 55%-65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel 2013 e portate in detrazione nel modello Unico 2014 o nel modello 730/2014, diverse da quelle comunicate entro il termine ordinario dei 90 giorni dal termine dei lavori.


Ricordando che:

  • la procedura per poter fruire della detrazione del 55%-65% non prevede alcun obbligo preventivo all’inizio dei lavori;
  • è obbligatorio inviare telematicamente all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa e, se necessario, copia dell’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso di invio telematico all’ENEA della scheda informativa contenente errori nell’indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell’immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

Tale invio deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2014 per il periodo di imposta 2013) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

 

Casi specifici
Non occorre procedere alla rettifica in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell’intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell’onere.
Nel caso di omessa comunicazione all’ENEA entro il termine di 90 giorni è possibile, al fine di evitare la perdita dell’agevolazione, effettuare il “ravvedimento” come segue:
- inviare la comunicazione all’ENEA non precedentemente effettuata
- versare la sanzione di € 258 tramite modello F24 entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione. Quindi se il termine per l’invio della documentazione all’ENEA è scaduto a partire dal 1° ottobre 2013 l’adempimento deve essere effettuato entro il 30 settembre 2014.

 

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