La detrazione del 65% viene estesa anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Le spese devono essere sostenute dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
La Commissione Finanze alla Camera, in risposta ad un’interrogazione parlamentare, ha precisato quali sono le condizioni necessarie per poter fruire della detrazione del 55-65% per le spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa.
I generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5, e devono rispettare i limiti di emissione di cui all'Allegato IX alla Parte V del DLgs 3.4.2006 n. 152, ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali se esistenti, e utilizzino biomasse combustibili ammissibili ai sensi dell'Allegato X alla Parte V del medesimo DLgs. 152/2006.
A tali condizioni, con effetto dal 2010, si sono aggiunte quelle introdotte dal DM 26.1.2010, il quale ha stabilito che per gli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F, sia garantito che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili (porte, finestre comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono) che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'art. 4 co. 4 lett. c) del DPR 2.4.2009 n. 59 e che, in sede di trasmissione della documentazione all'ENEA si dichiari di rispettare i predetti requisiti.
Chiarimento riguarda la spettanza della detrazione IRPEF/IRES (del 55-65%) di cui ai commi 344-347 della L. n. 296/2006 in presenza di ampliamenti della costruzione.
L’agevolazione spetterebbe invece per gli interventi di cui ai commi successivi che, però, non comprendono la sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a biomassa.
L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 4/2011, ha precisato che sono agevolabili esclusivamente le spese sostenute per la parte dell’edificio preesistente ricostruita (previa demolizione) o
ristrutturata, mentre non lo sono per gli eventuali ampliamenti in quanto la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
In ogni caso gli impianti a biomasse possono usufruire della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR (attualmente il 50%) prevista per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
Gli emendamenti al Ddl di stabilità approvati dalla Commissione Bilancio prevedono l’estensione della detrazione del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015:
- per le spese di acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite
massimo di detrazione di 30.000 euro;
- per l’acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro.