TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO

Detrazioni per la Riqualificazione energetica

L’agevolazione fiscale per INTERVENTI CHE AUMENTANO IL LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI spetta nella misura del 50% a seguito del Disegno di Legge di Stabilità 2015.

 

In particolare è stabilito quanto segue:

 

- la detrazione IRPEF/IRES del 65% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici si applicherà alle spese sostenute fino al 31.12.2015;

 

- per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% si applicherà alle spese sostenute fino al 31.12.2015;

 

- la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi “edilizi”, si applicherà alle spese sostenute fino al 31.12.2015;

 

- la detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si applicherà alle spese sostenute fino al 31.12.2015. 


L’Agenzia delle Entrate ha confermato che è possibile usufruire della detrazione per le spese sostenute per la sostituzione di un portone d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

 

Nulla cambia per i tetti di spesa
Quanto ai bonus per le ristrutturazioni edilizie, resta invariato il tetto di spesa di 96.000 Euro per unità immobiliare, mentre la detrazione per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici continuerà ad essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro.


Per gli interventi di riqualificazione energetica, niente cambia sul fronte dei limiti di spesa, che restano immutati. Dunque: 153.846 euro per gli interventi di riqualificazione energetica; 92.307,69 euro per gli interventi sull'involucro e per l'installazione dei pannelli solari e 46.153,85 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.


Di conseguenza anche gli importi massimi di detrazione da ripartire in 10 anni non vengono toccati, rimanendo fissi a 100.000 Euro per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, 60.000 Euro per gli interventi sull'involucro e per
l'installazione di pannelli solari, e 30.000 Euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

 

La stessa Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 36/2007,  in merito alla detrazione per gli interventi di risparmio energetico, rinvia alle modalità previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ma, presenta una serie di peculiarità. 

La norma, infatti, precisa che possono usufruire dell’agevolazione coloro che detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo, anche un contratto di comodato, senza individuare ulteriori oneri in capo al soggetto passivo.

Coerentemente, il modello UNICO 2014 non prevede la compilazione di una sezione analoga a quella per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato, mentre risulta sostanziale la comunicazione all’ENEA dell’intervento fatto e della spesa sostenuta.

 

  • Interventi eseguiti da ditte individuali o società su immobili strumentali presso i quali è svolta l’attività:

Il tema riguarda la detraibilità delle spese sostenute da imprese che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività.

 

Fra i soggetti che possono avvalersi della detrazione sono compresi i titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività.

La detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento in base alla corretta applicazione dei principi contabili, quindi ad esempio i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto non è stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento.

 

  • La detrazione fiscale del 55-65% sugli interventi per il risparmio energetico è cumulabile con specifici incentivi disposti da Regioni, Province, Comuni.

Tali benefici sono cumulabili per lo stesso intervento, a patto che il bonus fiscale sia calcolato sull'effettiva spesa rimasta a carico del contribuente, cioè sul costo totale al netto di quanto ricevuto come incentivo regionale, provinciale o comunale.

E’ stata confermata anche l'incumulabilità del bonus fiscale del 55-65% con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (tra i quali il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi introdotto dal DL 83/2014).

 

Ritenuta d'acconto per le detrazione per spese di recupero edilizio e per riqualificazione energetica

 

Tra le novità contenute nel testo del Disegno di Legge di stabilità 2015 vi è l'aumento dal 4% all'8% della misura della ritenuta di acconto sui bonifici disposti per il pagamento delle spese relative:

 

- agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione IRPEF/IRES del 65%)

 

- agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione IRPEF del 50%)

 

- all'acquisto di mobili ed elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all'arredo "dell'immobile oggetto di ristrutturazione" (c.d. "bonus arredamento” IRPEF del 50%)

 

 

Detrazione 65% per la riqualificazione energetica degli edifici - Soppressione comunicazione all'Agenzia delle Entrate per gli interventi "a cavallo d'anno"

 

L'art. 12 del DLgs 175/2014 è intervenuto anche per semplificare gli adempimenti previsti per la detrazione IRPEF-IRES 65% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sopprimendo l'obbligo di inviare all'Agenzia la comunicazione nel caso in cui i lavori proseguano per più di un periodo di imposta.

Nella circ. 31/2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la soppressione dell'obbligo di comunicazione decorre già per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015.

L'Agenzia precisa che devono ritenersi non applicabili le sanzioni anche per l’omesso invio della comunicazione commesso prima dell'entrata in vigore del decreto (13.12.2014) se, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione di sanzione definitivo.

 

 

Riqualificazione energetica in edilizia: revisioni legislative

Dal 1 ottobre 2015 entrano in vigore tre nuovi Decreti attuativi della Legge 90/2013  pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 riguardanti l’ ’efficienza energetica in edilizia già in attuazione della Legge 90/13.

I tre nuovi decreti del 26 giugno 2015  riguardano rispettivamente:

 

- Decreto 26 giugno 2015 - Requisiti minimi

Il primo Decreto introduce le prescrizioni minime,  le modalità di verifica per edifici di nuova costruzione ed esistenti in funzione dell’ambito di intervento e i requisiti dell’edificio ad energia quasi zero sostituendo così il DPR59/09.

 

 - Decreto 26 giugno 2015 - Certigficazione energetica

Il secondo Decreto rivede le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e un nuovo modello di attestato,  L’APE attestato di prestazione energetica, è il documento che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori, è lo strumento di orientamento del mercato verso gli edifici a migliore rendimento energetico, permettendo ai cittadini di valutare la prestazione energetica dell’edificio fornendo raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica.

 

 - Decreto 26 giugno 2015 - Relazione tecnica

Il terzo Decreto definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica in base alla tipologia di intervento.

 


 

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