A chi spetta la detrazione in caso di passaggio di proprietà?
In considerazione del fatto che la detrazione viene oramai spalmata in dieci anni vediamo a chi spetta la detrazione nel caso in cui l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori da cui è scaturita
la detrazione sia trasferito.
Nel caso di vendita dell’intera unità immobiliare, si deve distinguere a seconda della data in cui è avvenuto il trasferimento:
Nel caso in cui oggetto del trasferimento sia solo una quota dell’unità immobiliare, la detrazione, in via generale, spetta per intero al solo
venditore.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino o dal comodatario dell’immobile, questi ultimi continuano a fruire delle rate residue di detrazione anche dopo la cessazione del
contratto.
Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto dei lavori, la detrazione non fruita è trasmessa per intero all’erede (e solo a quello) che conserva la detenzione materiale e diretta
del bene, a prescindere dal fatto che sia utilizzato come abitazione principale; se la detenzione è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali
(circolare 15/E/2003). In sostanza, gli eredi possono fruire della detrazione residua non utilizzata dal de cuius quando l’immobile non sia concesso in locazione o comodato (circolare
20/E/2011).
Nel caso in cui il de cuius beneficiasse della riduzione del numero di rate in cui fruire della detrazione (cinque e tre anni, ipotesi prevista per gli ultrasettantacinquenni e gli ultraottantenni
fino al 2012), gli eredi possono continuare a fruire delle residue rate “accelerate”.
Nel caso di decesso del conduttore (inquilino) che ha eseguito i lavori di ristrutturazione sull’immobile detenuto in affitto, la detrazione residua si trasmette solo all’erede del
conduttore che subentri nel contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 13/E/2013).