TERMOIDRAULICA NOVAIMPIANTI POTENZA DI GALASSO AGOSTINO
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Dichiarazione IRPEF in caso di passaggio di proprietà

A chi spetta la detrazione in caso di passaggio di proprietà?

In considerazione del fatto che la detrazione viene oramai spalmata in dieci anni vediamo a chi spetta la detrazione nel caso in cui l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori da cui è scaturita la detrazione sia trasferito.
Nel caso di vendita dell’intera unità immobiliare, si deve distinguere a seconda della data in cui è avvenuto il trasferimento:

 

  • per gli atti stipulati fino al 16.09.2011, le quote di detrazione residue in capo al venditore sono trasferite, per le restanti annualità, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, senza possibilità di diversa previsione;

 

  • per gli atti stipulati dal 17.09.2011 le quote di detrazione residue in capo al venditore sono trasferite, per le restanti annualità, all’acquirente persona fisica a meno che le parti non abbiano diversamente convenuto nell’atto. L’agenzia delle entrate con la circolare n. 25/E/2012 ha esteso gli stessi principi anche agli immobili trasferiti a titolo gratuito (donazione o permuta).


Nel caso in cui oggetto del trasferimento sia solo una quota dell’unità immobiliare, la detrazione, in via generale, spetta per intero al solo venditore.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute dall’inquilino o dal comodatario dell’immobile, questi ultimi continuano a fruire delle rate residue di detrazione anche dopo la cessazione del contratto.
Nell’ipotesi di trasferimento mortis causa dell’immobile oggetto dei lavori, la detrazione non fruita è trasmessa per intero all’erede (e solo a quello) che conserva la detenzione materiale e diretta del bene, a prescindere dal fatto che sia utilizzato come abitazione principale; se la detenzione è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione deve essere ripartita in parti uguali (circolare 15/E/2003). In sostanza, gli eredi possono fruire della detrazione residua non utilizzata dal de cuius quando l’immobile non sia concesso in locazione o comodato (circolare 20/E/2011).
Nel caso in cui il de cuius beneficiasse della riduzione del numero di rate in cui fruire della detrazione (cinque e tre anni, ipotesi prevista per gli ultrasettantacinquenni e gli ultraottantenni fino al 2012), gli eredi possono continuare a fruire delle residue rate “accelerate”.
Nel caso di decesso del conduttore (inquilino) che ha eseguito i lavori di ristrutturazione sull’immobile detenuto in affitto, la detrazione residua si trasmette solo all’erede del conduttore che subentri nel contratto di locazione e che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (circolare 13/E/2013).

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